Attività Associativa - Codice Etico


CODIE ETICO

 

1. Premessa

a. Le Società di Consulenza Finanziaria e le Sim di consulenza associate ad ASCOFIND (“le Società”) concordano sui principi contenuti nel presente Codice Etico (“Codice”) e si impegnano applicarne le disposizioni nell’ambito della propria attività di consulenza in materia di investimenti.

b. Le società di consulenza finanziaria svolgono l’attività di consulenza finanziaria ai sensi dell’art. 18ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e sono iscritte all’Albo Unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31 comma 4 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Le Sim specializzate nella sola attività di Consulenza in materia di strumenti finanziari sono autorizzate dalla Consob all’esercizio del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte delle società.

c. Il presente Codice stabilisce i principi ai quali si ispira l’attività di consulenza in materia di investimenti secondo le linee definite dalla disciplina comunitaria (Direttiva Mifid) e dalla regolamentazione nazionale di attuazione.

d. Il Codice definisce alcune linee guida finalizzate ad orientare il comportamento delle Società nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, ferma restando la totale autonomia operativa di ciascuna società e nel pieno rispetto della normativa che disciplina il servizio di consulenza, sia a livello comunitario che nazionale.

e. L’obiettivo perseguito dal Codice è di facilitare l’adozione di standard di trasparenza e di prestazione del servizio di consulenza allineati alla best practice internazionale e nazionale.

f. Le Società promuovono la conoscenza del Codice presso la clientela, i propri dipendenti e collaboratori.

Ascofind - Codice Etico

2. Principi

a. INTEGRITA'
Le Società, gli esponenti aziendali, i dipendenti ed i collaboratori si comportano con onestà, equità, diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti.

b. INDIPENDENZA
Le Società intendono mantenere l’indipendenza rispetto ad altri intermediari (gruppi bancari o assicurativi) ed emittenti di strumenti finanziari quotati, al fine di assicurare una completa oggettività nella prestazione del servizio di consulenza.

c. PROFESSIONALITA’
Le Società adottano una struttura organizzativa che prevede la presenza di personale altamente qualificato nei ruoli chiave dedicati alla prestazione del servizio di consulenza.

d. INCENTIVI
Le Società, nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, si astengono dal percepire incentivi di tipo monetario o non monetario o altre utilità derivanti da terze parti (emittenti o gestori di prodotti o servizi di investimento).

3. Rapporti con la Clientela

Nell’ambito dei rapporti con la clientela, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

a. raccogliere le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza delle raccomandazioni di investimento fornite ai clienti e verificare la sussistenza del giudizio nel tempo, aggiornando opportunamente le informazioni sul cliente;

b. fornire informazioni sui rischi e sui costi connessi agli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni di investimento con modalità, strumenti e linguaggio idonei a facilitarne la comprensione da parte dei clienti;

c. adottare una metodologia solida e formalizzata per la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni in materia di investimento;

d. svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti sulla base di un accordo contrattuale con il cliente in forma scritta;

e. effettuare una periodica rendicontazione del servizio di consulenza prestato al cliente, inclusa l’informazione su tutti i costi ed oneri, evidenziandone i risultati in maniera chiara e trasparente;

f. effettuare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

g. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti;

h. applicare modelli di remunerazione del servizio di consulenza che siano coerenti con gli interessi dei clienti, chiari e trasparenti, anche attraverso l’utilizzo di esempi contenuti nella documentazione consegnata al cliente, soprattutto in presenza di molteplici opzioni di remunerazione.

4. Prestazione del servizio di consulenza

Nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

a. adottare un processo di consulenza formalizzato e basato su metodologie consistenti, ossia aventi requisiti e fondamenti di carattere tecnico-scientifico;

b. promuovere una corretta diversificazione degli investimenti nel portafoglio dei clienti;

c. considerare, ai fini delle raccomandazioni di investimento relative ad ogni specifico settore o classe di attività, per quanto possibile, l’universo degli strumenti e dei prodotti finanziari presenti sul mercato, ed effettuare processi di selezione mediante criteri oggettivi;

d. evitare raccomandazioni di investimento che comportino l’assunzione di rischi non strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi del cliente; e. redigere le raccomandazioni in materia di investimenti ai clienti in forma scritta al fine di consentire la tracciabilità dell’attività di consulenza prestata;

e.

f. monitorare con continuità i risultati dei portafogli o delle operazioni raccomandate ai clienti;

g. ricercare, nel caso di raccomandazioni aventi oggetto prodotti finanziari, per quanto possibile, le migliori condizioni di rischio-rendimento, di costo, di trasparenza e di liquidità per il cliente;

h. dotarsi di un sistema informativo che
  • consenta di verificare e aggiornare su basi continuative le posizioni dei clienti in consulenza;
  • consenta la conservazione ordinata delle raccomandazioni impartite ai clienti e consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate;
  • sia dotato di adeguate misure di sicurezza sia riguardo agli accessi, sia a fronte dei rischi di malfunzionamento o interruzione operativa;

i. adottare e mantenere procedure di controllo interno, idonee ad assicurare la stabilità della Società, l’adeguatezza del servizio di consulenza e l’efficace svolgimento delle attività.

5. Requisiti di Professionalita'

Nell’ambito dei requisiti di professionalità, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

a. garantire la presenza all’interno del proprio organico di addetti o collaboratori che posseggano requisiti di formazione accademica pari al diploma di laurea in discipline economiche o statistiche, oppure in discipline attinenti le attività svolte, possibilmente integrati con certificati formativi post-universitari;

b. svolgere un programma di formazione e di aggiornamento professionale dedicato ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori.

6. Requisiti di Indipendenza

Nell’ambito dei requisiti di indipendenza, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

a. informare il cliente qualora uno o più amministratori delegati della società ricoprano incarichi di amministratore presso altre entità;

b. inserire nei propri organi di amministrazione consiglieri indipendenti ai quali possono essere affidati ruoli e responsabilità nell’ambito del sistema dei controlli.

7. Conflitti di Interesse

Nell’ambito della tematica dei conflitti di interesse, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

a. garantire la massima trasparenza nei confronti dei clienti in tema di potenziali conflitti di interesse anche mediante la pubblicazione sul sito internet della policy aziendale sui conflitti di interesse;

b. effettuare una ordinata registrazione dei potenziali ed effettivi conflitti di interesse;

c. nel caso in cui la Società fornisse un servizio di consulenza a emittenti o intermediari, evitare la raccomandazioni di investimento aventi oggetto strumenti o prodotti finanziari ad essi collegati;

d. garantire la massima trasparenza in tema di operazioni finanziarie effettuate dagli amministratori della società o da persone ad essi collegate; le operazioni personali non devono essere tali da ottenere vantaggi connessi alle raccomandazioni effettuate.

 

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